Regolamento UFAC

A partire dal 1° gennaio 2023 in Svizzera si applicheranno le disposizioni europee in materia di droni, le quali distinguono tre diverse categorie per l’esercizio di droni: «aperta» (open), «specifica» (specific), «certificata» (certified).

Qui di seguito le principali novità: Le regole d’esercizio per droni e aeromodelli in Svizzera sono regolamentate dall’Ufficio Federale d’Aviazione Civile.

Una guida che aiuta i piloti a comprendere se possono volare senza restrizioni nelle aeree desiderate.

I piloti di droni devono seguire alcune regole per fare volare il loro drone nel rispetto del diritto in vigore. Questa pagina presenta in sintesi le regole e i requisiti.

UFAC: Guida per droni

La carta DABS è una pubblicazione aeronautica ufficiale per la Svizzera e rappresenta la situazione attuale dello spazio aereo per l’aviazione VFR secondo le pubblicazioni NOTAM al momento della consultazione.

Nuovo regolamento UFAC

Informazioni generali

Il nuovo regolamento UE non distingue l’esercizio privato dall’esercizio commerciale. Tuttavia, sulla base delle condizioni legali previste per l’esercizio si può presumere che la maggior parte delle operazioni commerciali avvengano nella categoria specifica poiché i requisiti richiesti per tale esercizio sono più specifici (perché per es. si vola oltre i 120 m dal suolo e senza contatto visivo diretto). Ad ogni modo non si esclude che anche i voli privati e non commerciali si svolgano nella categoria specifica o i voli commerciali nella categoria aperta. Lo scopo dell’esercizio non determina, quindi, la categoria in cui si opera.  

Il regolamento UE distingue tre diverse categorie per l’esercizio di droni: aperta, specifica e certificata.

  • I droni che operano nella categoria aperta non sono soggetti ad autorizzazione, se si mantiene un contatto visivo diretto, una quota massima di 120 m e il loro peso non supera i 25 kg. A seconda del loro peso vigono determinate limitazioni sulla distanza da mantenere nei confronti delle persone non coinvolte. Nella categoria aperta rientra la maggior parte dei droni impiegati a scopo ricreativo. 
  • Nella categoria specifica rientrano tutti i droni per i quali è necessario contattare l’autorità competente se per esempio vengono fatti volare senza contatto visivo diretto del pilota, al di sopra di assembramenti. 
  • Nella categoria certificata si applica alle operazioni di droni a rischio molto elevato (per es. trasporto di persone o merci pericolose). 

 

categorie di volo

Registrazione dell'operatore UAS e formazioni

Con le future disposizioni i piloti e i proprietari di droni, di peso superiore ai 250g (e anche i droni di peso inferiore ai 250g se sono dotati di telecamera, microfono o altri sensori in grado di raccogliere dati personali) devono registrarsi online sull’apposita piattaforma (UAS.gate) messa a disposizione dall’UFAC. Tale misura è applicata a tutte le categorie.  

Il nuovo regolamento prevede che per la maggior parte dei casi appartenenti alla categoria aperta, il proprietario si registri, segua una formazione e superi un esame online.

Fino ad ora, la legislazione svizzera non prevede un obbligo di formazione per i piloti di droni. La partecipazione a corsi ed esami si è svolta finora su base volontaria.

Con l’adozione del nuovo regolamento UE, la Svizzera deve quindi prevedere corso di formazione online e un esame online. Purtroppo le formazioni e i certificati svolti ed acquisiti su base volontaria non potranno essere riconosciuti. 

Sì, i certificati rilasciati sulla base del nuovo regolamento e riconosciuti dagli Stati membri che li hanno rilasciati saranno riconosciuti anche dalla Svizzera. Allo stesso modo, gli Stati membri riconosceranno i certificati rilasciati dalla Svizzera sulla base del regolamento europeo.

Per quanto riguarda i precedenti certificati basati sul diritto nazionale, solo lo Stato che ha rilasciato il precedente certificato può decidere se tale prova o certificato è conforme ai regolamenti UE 2019/947 e 2019/945. Se verranno adattati saranno anche riconosciuti dagli altri Stati membri (compresa la Svizzera).  

Età del pilota, peso del drone e luogo dell'operazione di volo

Sarà prevista un’età minima di 12 anni per l’uso di droni che operano nella categoria aperta e di 14 anni per quelli della categoria specifica. Ai più giovani è permesso far volare droni solo se sorvegliati da una persona di almeno 16 anni in possesso delle adeguate competenze di pilota.  

Se un drone giocattolo è destinato a un bambino di meno di 14 anni e all’utilizzazione esclusiva all’interno deve essere indicato sul prodotto. In questo caso le nuove regole relative ai droni non si applicano.

Se un drone giocattolo è destinato anche all’uso all’esterno, il regolamento europeo si applica come segue:

  • per pilotare droni giocattolo di peso inferiore ai 250 g e forniti quindi dell’etichetta di identificazione della classe C0, non sono previste né l’età minima, né la registrazione, né la formazione online. Ai droni di peso inferiore ai 250 g si applicano quindi le regole della sottocategoria A1. 
  • ai droni giocattolo di peso superiore ai 250 g dovrà essere applicata l’etichetta di identificazione della classe corrispondente e il pilota dovrà rispettare tutte le condizioni richieste per pilotarli (segnatamente età minima, formazione e registrazione).  

Il nuovo limite di peso minimo sarà di 250 g invece di 500 g, quindi non sarà più necessaria l’autorizzazione dell’esercente dell’aerodromo o del Special Flight Office di Skyguide. La restrizione di volare a meno di 5 km da un aerodromo continuerà a essere applicata solo ai droni di peso superiore ai 250 g. Il peso massimo di un drone sarà abbassato da 30 kg a 25 kg.

I droni di peso superiore ai 25 kg operano nella categoria specifica per la quale è necessaria l’autorizzazione rilasciata dall’UFAC.  

Questa distanza viene sempre misurata dalla superficie terrestre. Se l’operazione con un aeromobile senza equipaggio comporta che il volo parta da un rilievo naturale del terreno o sorvoli un terreno che presenta rilievi naturali, tale aeromobile deve essere mantenuto entro una distanza di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre. Il punto più vicino della superficie terrestre si misura sempre in base alla distanza perpendicolare tra il drone e la superficie terrestre. Qualora dovesse essere sorvolato un ostacolo la cui altezza è superiore a 120 m, su richiesta del proprietario dello stesso l’altezza massima dell’operazione può essere aumentata fino a 15 m al di sopra dell’altezza dell’ostacolo. schema limiti di volo

Sì, le zone soggette a restrizioni di volo indicate sulla carta dei droni continuano a essere valide e finora proibiscono di transitare attorno alle riserve naturali, alle zone di controllo (CTR) nonché in un raggio di 5 km attorno agli aerodromi civili e militari. Per far volare un drone in queste zone occorre richiedere l’autorizzazione all’autorità competente.

Secondo il nuovo regolamento UE, in tutta la Svizzera i droni della categoria aperta possono volare anche nelle zone CTR (zone di controllo) fino a una quota massima di 120 m dal suolo. È necessario tenere in considerazione anche le ulteriori restrizioni di volo previste da alcuni Cantoni; i piloti di droni sono tenuti a informarsi presso i Cantoni sulle eventuali restrizioni e a rispettarle. L’UFAC sta lavorando al loro inserimento nella carta dei droni

Un drone, se contiene un trasmettitore e/o un ricevitore radio, è un impianto radio. È soggetto alla legge sulle telecomunicazioni e dunque, per le questioni relative alla regolamentazione delle frequenze, rientra nell’ambito di competenza dell’UFCOM

Domande sui determinati tipi di operazioni

Lo scenario standard (STS) costituisce la procedura più semplice per poter svolgere un’operazione di volo soggetta ad autorizzazione. Ogni scenario STS definisce uno scenario specifico e le relative condizioni da soddisfare affinché un’operazione con il drone rientri in un determinato scenario. Tale procedura di autorizzazione è relativamente semplice poiché l’analisi del rischio (basata sul metodo SORA) è già compresa nello scenario standard.

Il pilota può far volare il drone utilizzando occhiali video se l’aeromobile si trova all’interno del campo visivo dell’osservatore che controlla lo stesso aeromobile e le zone circostanti, comunica attivamente con il pilota e, se in caso di necessità, è pronto a intervenire in qualsiasi momento per prendere il controllo manuale del drone. Nel caso contrario è necessario ottenere dall’UFAC un’autorizzazione speciale, senza la quale non è consentito far volare un drone senza mantenere un contatto visivo diretto su di esso. Per quanto riguarda la nuova disciplina sportiva dell’FPV Drone Racing (FPV per First Person View) è necessario presentare una domanda di autorizzazione all’UFAC.

I droni esercitati nella categoria aperta non possono più sorvolare assembramenti di persone. Di conseguenza non possono più essere rilasciate autorizzazioni standard per il sorvolo di assembramenti circoscritti di persone.

Tuttavia, sarà ancora possibile in futuro far volare un drone in prossimità di un assembramento di persone, purché venga mantenuta la distanza di sicurezza applicabile alla categoria di drone in questione:

  • per i droni sotto i 900 g (classi C0, C1): occorre supporre ragionevolmente di non sorvolare persone non coinvolte;
  • per i droni sotto i 4 kg (classe C2): si deve rispettare una distanza orizzontale di 30 m dalle persone non coinvolte (a condizione di possedere una licenza di pilota remoto)*;
  • per i droni sotto i 25 kg (classi C2, C3, C4): deve essere rispettata la distanza orizzontale di 150 m dalle persone non coinvolte*

*Queste distanze si applicano solo ai droni provvisti della marcatura CE e di un’etichetta di identificazione della classe. Se il drone è sprovvisto di una di queste marcature, il prodotto rientra nella categoria transitoria «aperta limitata» (limited open). Qui si applicano regole di distanza leggermente modificate.

Se le regole della categoria aperta non potranno essere rispettate, tali operazioni di volo rientreranno nella categoria specifica.

Tale fattispecie si verifica quando non può essere mantenuta la distanza di sicurezza tra le persone non coinvolte e il drone oppure se la quota di volo prevista supera i 120 m. A seconda dell’operazione, della zona in cui si svolge o del tipo di drone impiegato si potrà dichiarare l’applicazione di uno degli scenari previsti dalla procedura standard o richiedere un’autorizzazione tramite il SORA. Tutte le procedure standard (sia svizzere che europee) prevedono una quota massima di volo di 120 m dal suolo.

Sì, i droni costruiti da privati possono essere utilizzati; a seconda del loro peso, verranno attribuiti alla categoria aperta o alla categoria specifica. L’operatore del drone deve soddisfare tutti i requisiti del regolamento (UE) 2019/947. Inoltre, gli operatori e i piloti remoti devono registrarsi e possedere tutte le competenze richieste dalla relativa sottocategoria.

Nella categoria aperta sono previste solo due sottocategorie per i droni costruiti da privati:

  • A1: se il peso del drone, compreso il suo carico utile, è inferiore a 250 g e la velocità massima di esercizio risulta inferiore a 19 m/s; o
  • A3: se il peso del drone, compreso il suo carico utile, è inferiore a 25 kg.

Un drone costruito da privato non è stato controllato né da un fabbricante di droni né da un’entità riconosciuta ed è sprovvisto quindi di una marcatura CE. Spetta quindi ai piloti verificare che le caratteristiche tecniche del drone siano adeguate a mantenere la sicurezza dell’operazione. Se un drone dispone di un trasmettitore e/o un ricevitore radio è quindi considerato un impianto radio. È pertanto fondamentale utilizzare le corrette frequenze radio attribuite dall’Ufficio federale della comunicazione (UFCOM). Per ulteriori informazioni sulle frequenze consultare il sito dell’UFCOM.

Categoria Aperta

Sì, saranno il peso del drone e l’etichetta di identificazione della classe a determinare le regole da seguire, per esempio la formazione richiesta per poter far volare il drone, la necessità della registrazione oppure le modalità o il luogo dell’operazione di volo.

Con l’applicazione del nuovo regolamento europeo i droni verranno classificati in diverse categorie (aperta, specifica e certificata) e sottocategorie (A1, A2 e A3). Saranno anche raggruppati per classe a seconda del loro peso (C0, C1, C2, C3, C4). Queste ultime stabiliscono la sottocategoria in cui può volare il drone.

In primo luogo il pilota deve verificare che il suo drone disponga di un’etichetta di identificazione della classe e della marcatura CE (aperta limitata).

Con il nuovo regolamento europeo è prevista l’applicazione dell’etichetta di identificazione della classe (C0, C1, C2, C3 …) da parte del produttore che certifica di conoscere e osservare i requisiti tecnici del drone richiesti per essere messo sul mercato. In certi casi tale controllo viene svolto da terzi (procedura di valutazione della conformità).

Un drone può anche disporre di più etichette di identificazione della classe (per es. C1 e C2).

Certamente, il nuovo regolamento prevede un periodo transitorio fino alla fine del 2023. Infatti, fino ad oggi la maggior parte dei droni disponibili sul mercato non dispongono ancora dell’etichetta di identificazione della classe. L’agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ha quindi previsto delle regole transitorie per questi droni senza identificazione della classe. 

Se un drone non dispone dell’etichetta di identificazione della classe (categoria aperta limitata) si applicano le regole transitorie che sono un po’ più restrittive rispetto alle consuete regole previste per la categoria aperta.

In linea di principio è possibile dotare un drone non conforme dell’etichetta di identificazione della classe a posteriori. Ciò comporta un certo onere che, di norma, spetta al produttore del dispositivo: infatti, l’etichetta di identificazione della classe non può essere apposta dall’operatore, è necessario contattare sempre il produttore del drone.

Se il produttore intende apporre a posteriori su un drone non conforme l’etichetta di identificazione della classe, il dispositivo verrà sottoposto alla cosiddetta valutazione di conformità con la quale si stabilisce che il drone rispetta i requisiti legali.

Occorre sottolineare che in questo caso viene creato un nuovo dispositivo con un nuovo numero di serie, e che pertanto è necessario procedere a una nuova immatricolazione. Nei casi in cui occorra solo un aggiornamento del software del drone ai fini dell’ottemperanza ai requisiti legali, l’operatore stesso può provvedere ad apporre sul drone l’etichetta di identificazione della classe secondo le prescrizioni del produttore. Anche in tal caso il produttore fisserà però delle condizioni, accertandosi che il drone venga fatto volare solo con il nuovo sistema operativo. Infine il produttore farà pervenire all’operatore l’adesivo da apporre sul drone riportante l’etichetta di identificazione della classe. 

I droni che operano nella categoria aperta non potranno più sorvolare assembramenti di persone a prescindere dal peso. L’UE non definisce l’assembramento fornendo un numero preciso di persone, ma con la capacità di un individuo del gruppo di potersi spostare al fine di evitare le conseguenze di un drone fuori controllo. Si tratta di un assembramento di persone se una determinata zona è cosi affollata che la gente ha scarse possibilità di trovare liberamente una via d’uscita o di allontanarsi dal luogo dell’operazione con il drone. 

Nel nostro Glossario sono raccolte altre definizioni utili..

La persona coinvolta nell’operazione di volo:

  • ha acconsentito esplicitamente a partecipare all’operazione di volo (per es. a essere sorvolato dal drone);
  • riceve dal proprietario del drone o dal pilota le istruzioni e le misure di sicurezza da attuare in caso di situazione d’emergenza;
  • non deve essere occupata in altre attività che le impediscano di verificare la posizione del drone e, in caso di incidente, deve adottare misure volte a evitare collisioni

In caso di eventi maggiori non è quindi sufficiente avvisare circa l’esercizio di droni mediante avviso sul biglietto poiché il proprietario deve ricevere esplicitamente il consenso dall’individuo e assicurarsi che i partecipanti siano a conoscenza del rischio e delle procedure da seguire in caso di emergenza.

Una persona non coinvolta nell’operazione di volo non è solamente una persona esposta direttamente all’operazione. Potrebbe anche trovarsi in un bus o in un’automobile. Per esempio, se un drone sorvola un’automobile, il conducente è considerato come una persona non coinvolta nell’operazione di volo poiché, anche qualora non si verificasse una collisione, potrebbe distrarre il conducente, provocando un incidente automobilistico. 

Nel nostro Glossario sono raccolte altre definizioni utili.

Un drone deve mantenere una distanza minima dalle zone ricreative al fine di evitare il sorvolo di persone non coinvolte. In una zona ricreativa la probabilità di sorvolare persone non coinvolte è molto elevata, pertanto tale condizione non potrà essere rispettata.

Il regolamento UE non fornisce una definizione della zona ricreativa, ma come indica il nome si tratta di luoghi molto frequentati per trascorrere il tempo libero, quali per esempio le rive dei laghi, campi sportivi, parchi ecc.).  

Nel nostro Glossario sono raccolte altre definizioni utili.

Categoria Specifica

Se non vengono rispettate le disposizioni della categoria aperta, il suo esercizio è direttamente attribuito alla categoria specifica; in tal caso è necessario rispettare le procedure adeguate per svolgere l’operazione desiderata.  

In base al tipo di operazione prevista, il richiedente può dichiarare di rientrare in uno degli scenari previsti dalla procedura standard (scenario standard) oppure richiedere all’UFAC un’autorizzazione di esercizio per una singola operazione o per una serie di operazioni. La richiesta dell’autorizzazione di esercizio deve essere corredata da una previa valutazione dei rischi effettuata dal richiedente secondo:

  • il PDRA (pre-defined risk assessment) oppure,
  • il SORA (specific operations risk assessment). 

Se l’esercizio del drone si rifà a uno degli scenari standard, è necessario possedere le competenze previste dalla dichiarazione operativa della procedura standard. Negli altri casi le competenze del pilota sono definite in base al tipo di operazione pianificata e, di fatto, al tipo di procedura (scenario standard, PDRA, SORA).

La formazione deve avere luogo in collaborazione con un ente riconosciuto dall’UFAC

Anche con l’entrata in vigore del nuovo regolamento UE in Svizzera sarà possibile continuare ad applicare gli scenari standard nazionali per un determinato periodo, ad eccezione degli assembramenti circoscritti di persone:

  • da dicembre 2021 non verrà più rilasciata alcuna autorizzazione basata sugli scenari standard nazionali;
  • dalla stessa data verranno applicati gli scenari standard dell’UE (STS-01 e STS-02).
  • le autorizzazioni basate sulle procedure standard nazionali rilasciate prima di dicembre 2021 avranno una durata massima di due anni

Assicurazione e procedure in caso di danni

Prima di far volare un drone per la prima volta è necessario che il proprietario stipuli un’assicurazione di responsabilità civile di almeno un milione di franchi.

Dall’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, l’assicurazione di responsabilità civile sarà obbligatoria per tutti i droni con un peso pari o superiore ai 250 g. 

Sì, il cosiddetto sistema di notifica prevede due procedure distinte:

  • da una parte tutti i operatori/piloti di droni hanno il dovere di notificare incidenti e inconvenienti gravi direttamente al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) tramite la Guardia aerea svizzera di soccorso REGA (tel. 1414, dall’estero +41 333 333 333). 
  • Inoltre, in linea di massima tutti i operatori/piloti di droni devono segnalare tutti gli eventi imprevisti rilevanti per la sicurezza entro 72 ore all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) o al sistema notifiche dell’impresa interessata (www.aviationreporting.eu). 

Sono esonerati dall’obbligo di notifica eventi imprevisti, inconvenienti gravi e incidenti con aeromobili senza equipaggio della categoria aperta e specifica (fanno eccezione gli aeromobili certificati) a condizione che non si siano verificate lesioni gravi o mortali a persone e che non sia stato coinvolto nessun aeromobile con occupanti. 

Entità riconosciute

Sono le entità riconosciute dall’UFAC per svolgere l’addestramento pratico e la valutazione delle competenze pratiche dei piloti remoti nel quadro di uno scenario standard.

Le entità riconosciute riguardano sia i piloti di droni (che pilotano il loro drone nella categoria specifica) sia le organizzazioni (che vogliono diventare un’entità riconosciuta):

Piloti

Per poter volare nella categoria specifica secondo uno scenario standard previsto dal regolamento UE (STS), nell’ambito della formazione sono richieste ai piloti solide conoscenze teoriche e pratiche. Innanzitutto il pilota deve completare l’addestramento e la prova della sottocategoria aperta A2, che consiste in un corso di formazione online seguito da un esame online di conoscenza teorica di 70 domande. Dopo aver superato la parte teorica, il pilota deve completare un addestramento pratico presso un’entità riconosciuta. Attualmente in Svizzera non esistono ancora entità riconosciute dall’UFAC; ciò avverrà soltanto con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni UE sui droni e con l’applicazione della procedura standard. Si prevede che a partire da tale data l’UFAC pubblicherà un elenco delle entità riconosciute, che potrà essere scaricato dal sito. Si fa presente che si tratta di un documento in continua evoluzione, il cui contenuto verrà regolarmente aggiornato.

Ulteriori informazioni si possono trovare nella scheda informativa “Entità riconosciute Informazioni per i piloti” (PDF, 72 kB, 01.02.2021)

 
Organizzazioni

Le entità riconosciute devono soddisfare requisiti predefiniti e dichiarare all’UFAC di rispettarli; dopodiché possono offrire i relativi corsi di addestramento per i piloti di droni. L’UFAC controlla queste organizzazioni nell’ambito delle proprie attività di vigilanza (audit/ispezioni). 

Ulteriori informazioni si possono trovare nella scheda informativa “Entità riconosciute Informazioni per l’addestramento di piloti di droni ai sensi del regolamento (UE) 2020/639” (PDF, 215 kB, 01.02.2021)

Le informazioni qui riportate sono a titolo informativo, si prega di consultare il sito ufficiale.

DRONEAIR, UAV TRAINING CENTER, SWISS DRONE BASE CAMP, LODRINO AEROPORTO
Corso droni con drone DJI Mini 3 Combo
Corso + Attestato + DJI Mini 3 CHF 830.--
Corso Preparatorio per l'ottenimento dell'attestato Categoria Aperta A1/A3 + Pratica con Drone DJI Mini 3 Fly More Combo
Special
  • 00Giorni
  • 00Ore
  • 00Min.
  • 00Sec.

Categoria Specifica EASA

Scenari IT-STS 01/02 e STS EU

Corso Online Tramite Piattaforma Zoom
Fonia per Comunicazione Aeronautica (1g)
CRM “Crew Resourse Management”(1g)
Pratica di Volo Drone sul campo (1g)
Ottenimento attestato Scenari IT-STS 01/02 e STS Europeo

Prossimamente inizieranno i corsi

Tutti i Corsi di Fotogrammetria

La Formazione completa e ideale
CHF 1800
  • PACCHETTO COMPLETO
  • Fotogrammetria di Base (1g) CHF 250
  • Fotogrammetria Avanzata (3g) CHF 900
  • Pratica con Drone (1g) CHF 300
  • Preparazione esame Pix4DMapper (1g) CHF 350
Popular